Il permesso di costruire è un documento indispensabile per realizzare interventi edilizi che incidano pesantemente sull’assetto urbanistico e territoriale. Contrariamente a quanto potrebbe far pensare il suo nome, questo documento non serve solo ed esclusivamente per le nuove costruzioni, ma anche quando si decide di ristrutturare una proprietà in maniera incisiva.
Quando è necessario il permesso di costruire?
Il documento si rende necessario per:
- Nuove costruzioni: edifici residenziali, industriali, commerciali, ecc.
- Ristrutturazioni pesanti: demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti, modifiche della destinazione d'uso
- Opere di urbanizzazione: realizzazione di strade, fognature, ecc.
Cosa prevede la normativa?
Il rilascio del permesso di costruire è di competenza dell’Ufficio Tecnico comunale competente per territorio. A stabilire le modalità di rilascio è il Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001).
La documentazione necessaria comprende:
- progetto esecutivo elaborato da un tecnico abilitato, contenente tutti i dettagli dell'intervento
- relazione tecnica, ovvero unadescrizione dell'intervento, calcoli strutturali, verifica della conformità alle normative
- dichiarazione di conformità urbanistica, cheattesti che l'intervento è conforme al piano regolatore generale
- altre autorizzazioni in caso di vincoli paesaggistici, ambientali o storici
I tempi per ottenere il permesso di costruire possono variare in base alla complessità dell'intervento e alle procedure del Comune.
Differenze con la SCIA
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, meglio conosciuta con l’acronimo SCIA - è una procedura semplificata per interventi minori, mentre il permesso di costruire è necessario per interventi più complessi e richiede una valutazione più approfondita da parte del Comune. Per questo motivo prevede anche tempistiche più lunghe, e mentre La SCIA permette di iniziare i lavori subito dopo la presentazione, con il permesso di costruire occorrerà attendere il benestare del Comune. L’ufficio tecnico avrà 90 giorni di tempo dalla sua presentazione per notificare il verdetto finale, termine dopo il quale si forma il silenzio-assenso.
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