Il decreto Salva Casa, entrato in vigore lo scorso 28 luglio, ha modificato i requisiti di abitabilità. Il decreto nella sua versione definitiva ha portato numerose novità, e tra gli ambiti oggetto di maggiori riforme c’è sicuramente quello relativo all’abitabilità. Cosa cambia con la Legge numero 105 del 24 luglio?
Abitabilità, cambiano i requisiti di altezza e superficie minima
I requisiti di altezza e superficie minimanecessari per ottenere lo status di “immobile abitabile” precedentemente stabiliti dall’articolo 24 del Testo Unico sull’Edilizia sono stati oggetto di modifiche. In particolare il Decreto Salva Casa ha introdotto al sopracitato articolo TUE i nuovi commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, che prevedono nuovi criteri per poter ottenere il certificato di agibilità degli edifici.
Nuovi requisiti per altezza e superficie minima dei locali abitativi
Con l’introduzione del comma 5-bis all’articolo 24 TUE cambiano i requisiti relativi all’altezza e alla superficie minima che un edificio deve presentare per poter ottenere il certificato di agibilità.
Il limite di altezza da rispettare passa da 2,70 a 2,40 metri . Il precedente “tetto minimo” era stato fissato per tutti i locali adibiti ad abitazione dal decreto ministeriale del 5 luglio 1975, che aveva previsto un limite inferiore (pari a 2,40 metri) solo per i locali adibiti a bagno, ripostiglio, corridoio o disimpegno.
Per quanto riguarda invece la superficie minima gli alloggi mono-stanza per una sola persona scendono da 28 a 20 metri quadrati, mentre gli alloggi progettati per due persone possono ottenere l’agibilità purché non inferiori a 28 mq (precedentemente il limite minimo era di 38 metri quadrati). La superficie a cui si fa riferimento deve intendersi comprensiva di servizi igienici.
Grazie alla tolleranza del 2% è possibile una ulteriore riduzione di 40 cm nel caso si monolocali, e di 56 cm per i bilocali.
Le deroghe sopra riportate sono state concesse dal Consiglio Superiore della Sanità condizionandole alla presenza dei cosiddetti “fattori prestazionali compensativi”. Tra questi vi è il mantenimento di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla presenza di finestre che – per dimensione e tipologia – possano assicurare un adeguato benessere microclimatico.
Pre-requisito dell’adattabilità
Con l’introduzione del comma 5-ter è stato disposto che l’asseverazione di cui al comma 5-bis possa essere resa laddove venga soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
- i locali sono situati in edifici sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie
- è contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari”.
In assenza di almeno una delle seguenti condizioni l’altezza minima rimane fissata a 2,70 metri e la superficie minime resta ferma a 28 mq (monolocali) e 38 mq (appartamento per due persone).