Nuovi requisiti per altezza e superficie minima dei locali abitativi
Con l’introduzione del comma 5-bis all’articolo 24 TUE cambiano i requisiti relativi all’altezza e alla superficie minima che un edificio deve presentare per poter ottenere il certificato di agibilità.
Il limite di altezza da rispettare passa da 2,70 a 2,40 metri . Il precedente “tetto minimo” era stato fissato per tutti i locali adibiti ad abitazione dal decreto ministeriale del 5 luglio 1975, che aveva previsto un limite inferiore (pari a 2,40 metri) solo per i locali adibiti a bagno, ripostiglio, corridoio o disimpegno.
Per quanto riguarda invece la superficie minima gli alloggi mono-stanza per una sola persona scendono da 28 a 20 metri quadrati, mentre gli alloggi progettati per due persone possono ottenere l’agibilità purché non inferiori a 28 mq (precedentemente il limite minimo era di 38 metri quadrati). La superficie a cui si fa riferimento deve intendersi comprensiva di servizi igienici.
Grazie alla tolleranza del 2% è possibile una ulteriore riduzione di 40 cm nel caso si monolocali, e di 56 cm per i bilocali.
Le deroghe sopra riportate sono state concesse dal Consiglio Superiore della Sanità condizionandole alla presenza dei cosiddetti “fattori prestazionali compensativi”. Tra questi vi è il mantenimento di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla presenza di finestre che – per dimensione e tipologia – possano assicurare un adeguato benessere microclimatico.
Pre-requisito dell’adattabilità
Con l’introduzione del comma 5-ter è stato disposto che l’asseverazione di cui al comma 5-bis possa essere resa laddove venga soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
- i locali sono situati in edifici sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie
- è contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari”.
In assenza di almeno una delle seguenti condizioni l’altezza minima rimane fissata a 2,70 metri e la superficie minime resta ferma a 28 mq (monolocali) e 38 mq (appartamento per due persone).